In Campania le scuole hanno riaperto da pochi giorni e sui registri elettronici sono comparsi i primi calendari con la dicitura «orario provvisorio». Con loro è arrivata la solita telefonata alle famiglie degli alunni con disabilità grave: «Il docente di sostegno non copre tutte le ore, venite a prenderlo alle undici» oppure «fatelo entrare alle dieci».
Mettetevelo bene in testa: questa richiesta è totalmente illegale.
COSA DICE LA LEGGE (E COSA FANNO FINTA DI NON SAPERE)
Da genitore di una ragazza autistica vi dico che questo copione lo conosco a memoria. Ogni settembre i dirigenti scolastici giustificano i tagli con i ritardi delle nomine e la carenza di organico di fatto.
La norma dice l’esatto contrario.
L’articolo 13, comma 2, lettera b del Decreto Interministeriale 182/2020, confermato dal correttivo del Decreto Interministeriale 153/2023, stabilisce che la riduzione dell’orario di frequenza scolastica per un alunno con disabilità può avvenire SOLO per eccezionali e documentate esigenze sanitarie, su richiesta congiunta della famiglia e degli specialisti dell’ASL.
Non può MAI essere imposta per carenza di docenti o per motivi organizzativi della scuola.
Far uscire prima un ragazzo perché manca il docente di sostegno o l’assistente specialistico all’autonomia e alla comunicazione non è un disguido: è una DISCRIMINAZIONE bella e buona ai sensi dell’articolo 2 della Legge 67/2006.
LA SCUSA DEL PEI DI OTTOBRE
La seconda scusa classica è burocratica: «Il PEI definitivo si approva entro il 31 ottobre, quindi adesso ci dobbiamo arrangiare».
Falso anche questo.
La Corte di Cassazione e le recenti sentenze del TAR Campania (come la numero 404/2026 e la 101/2026) hanno ribadito che la quantificazione delle ore deliberata a giugno nel PEI provvisorio dal Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) è immediatamente esecutiva.
Il diritto allo studio scatta dal primo giorno di scuola, non a novembre inoltrato.
Se a giugno il GLO ha stabilito un fabbisogno di ventidue o trenta ore settimanali, il dirigente scolastico ha l’obbligo di chiedere i posti in deroga all’Ufficio Scolastico Regionale e di garantire la presenza dell’alunno per l’intero tempo classe.
COSA POTETE FARE ADESSO, CONCRETAMENTE
Se in queste ore la scuola vi chiede di tenere vostro figlio a casa o di farlo uscire prima, muovetevi così:
1. NON firmate alcuna richiesta o autorizzazione di uscita anticipata predisposta dalla scuola, a meno che non siate voi ad averne reale necessità medica.
2. Chiedete formalmente via PEC alla segreteria scolastica copia del verbale del GLO finale dello scorso giugno, dove sono quantificate le ore assegnate nel PEI provvisorio.
3. Inviate immediatamente una formale lettera di diffida e messa in mora via PEC al dirigente scolastico e per conoscenza all’Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli. Nel testo contestate l’interruzione di pubblico servizio e la condotta discriminatoria ai sensi della Legge 67/2006 e dell’art. 13 del D.I. 182/2020.
4. Esigete che l’alunno frequenti per l’intero orario curricolare della classe con la vigilanza e la presa in carico del personale della scuola.
Ai dirigenti scolastici di San Pietro a Patierno e di tutta Napoli dico una cosa semplice: i problemi di organico con l’Ambito territoriale non potete scaricarli sui nostri figli.
E se vi serve il modello della diffida da mandare via PEC, io sto qui.
FONTI
Ministero dell’Istruzione e del Merito – Decreto Interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 e Decreto Interministeriale 1 agosto 2023, n. 153 (Modelli di PEI e modalità di assegnazione delle misure di sostegno)
Legge 1 marzo 2006, n. 67 – Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni
TAR Campania Napoli (Sezione II) – Sentenza 20 gennaio 2026, n. 404 (Attuazione del PEI e assegnazione ore di sostegno)
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Disposizioni posti in deroga sostegno a.s. 2026/2027







